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Ausiliari del Traffico

Sosta a raso

L' art. 17, commi 132 e 133 della legge 15.5.1997, n. 127 prevede la figura di personale addetto all'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate.

Con questa norma si desidera aiutare gli organi di polizia nell'attività di contrasto di comportamenti irregolari ripetitivi e diffusi, quali la sosta vietata o l'irregolare circolazione sulle corsie riservate che danneggiano gravemente la circolazione.


Gli ausiliari possono essere:


  • dipendenti dei Comuni ma non fanno parte della Polizia Locale ne delle figure previste dal citato art 12. Essi intervengono ove sono presenti parcheggi a pagamento e per tutte le soste e fermate vietate da apposita segnaletica o dalle norme del Codice della Strada.


  • dipendenti di Enti o imprese e la loro opera si rivolge essenzialmente all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 7, comma 15 e all'art. 157, commi 5, 6 e 8 del Codice della strada relativamente quindi, alle soste a pagamento. La loro competenza si estende alle aree limitrofe strettamente necessarie per compiere le operazioni di entrata ed uscita dal parcheggio.


  • ispettori del servizio di trasporto pubblico che operano in materia di sosta ai punti precedenti e relative alla sosta e alla circolazione non autorizzata sulle corsie riservate ai mezzi pubblici. Non possono sanzionare infrazioni diverse da queste anche se commesse sulle corsie preferenziali.


Essi devono, ai sensi degli art. 200 e 201 del Codice della strada, redigere un verbale di contestazione con i contenuti previsti dall'art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.


Esso deve essere contestato immediatamente se sul posto è presente il trasgressore e al fine di completare il verbale con tutti gli elementi necessari alla sua validità possono chiedere l'esibizione dei documenti relativi al veicolo ed al conducente che ha commesso la violazione.

Essi devono avere delle tessere di riconoscimento ed un abbigliamento distintivo diverso però da quello previsto per chi svolge funzioni di polizia stradale previsti dall'art 12 del CdS. I loro veicoli non possono avere luce lampeggiante blu, ammessa solo per gli organi di polizia.
Fonte "Vigile Amico"

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